MOVIMENTO POPOLARE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE
PROPOSTA
DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
"PER UNA
GIUSTIZIA PIU' VELOCE E PIU' GIUSTA “
IN ITALIA , LA DOMANDA DI GIUSTIZIA E’ RESA SEMPRE DI PIU’ INSODDISFATTA E
VANIFICATA A CAUSA SIA DELLE
CARENZE ORGANIZZATIVE E
STRUTTURALI DI NATURA
AMMINISTRATIVA DEL
SISTEMA GIUDIZIARIO NEL SUO COMPLESSO, SIA PER LA
COMPLESSITA’ DELLE NORME
PROCEDURALI E BUROCRATICHE DEL
PROCESSO SIA CIVILE CHE
PENALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL
PROCESSO PENALE LA
LUNGHEZZA DEI TEMPI DAL SUO INIZIO ALLA DEFINIZIONE, E’ DIVENUTA TALMENTE GRAVE DA COSTITUIRE
UN VERO E PROPRIO SCANDALO , ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE.
AL
FINE DI OTTENERE UNA ACCELERAZIONE DEI PROCESSI PENALI , NEL TEMPO SONO STATE AVANZATE TALUNE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORME DEL PROCESSO STESSO, CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE VARIE IPOTESI , QUALI :
- 1)
IMPORRE LIMITI DI TEMPO PREDEFINITI IN ORDINE AI VARI GRADI DI GIUDIZIO ;
- 2
)ULTERIORE ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI REATI.
SI DEVE
DIRE PERO’ CHE RISPETTO A TALI PROPOSTE SORGONO
CHIARAMENTE ALCUNE
OBIEZIONI : INFATTI, SE VENISSERO APPLICATE TALI RIFORME , QUESTE DIVERREBBERO UNO STRUMENTO AVENTE CERTAMENTE MINORI GARANZIE DI GIUSTIZIA RISPETTO ALLA ESIGENZA DI PARITA’ DI DIRITTI
FRA TUTTE LE PARTI IN CAUSA E ANCHE DI
OSTACOLO ALL’ACCERTAMENTO
DELLA VERITA’ ;
COME ANCORA
, LA PROPOSTA :
-3 ) IN ORDINE ALL’ ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE ,
TRASFORMANDOLA DA OBBLIGATORIA IN FACOLTATIVA;
QUESTA MODIFICA PROCESSUALE INTRODURREBBE UN ELEMENTO DI
DISCREZIONALITA’ , TALE CHE SE
ANCHE POSTO A GIUSTIFICAZIONE DI
UNA ESIGENZA DI DIMINUIRE
IL NUMERO DEI PROCEDIMENTI DA ESAMINARE, PER ALTRO VERSO VERREBBE A
COSTITUIRE UNA GRAVE
INCRINATURA NEL DOVERE DI OBIETTIVITA’ NELL’ESERCIZIO E NELLE
FUNZIONI DELL’ORGANO GIUDIZIARIO , NONCHE’ DI
INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA STABILITO DALLA COSTITUZIONE;
POI , RIGUARDO ALLA PROPOSTA DI :
-4 ) RIFORMA
DELLA CARRIERA DI PUBBLICO MINISTERO , PONENDO TALE FIGURA GIUDIZIARIA ALLE DIPENDENZE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA , CHE E’
UN ORGANO POLITICO ;
CIO’ APPARE ASSAI DISCUTIBILE SOTTO L’ASPETTO DELLA ESIGENZA DI AUTONOMIA DELL’ORGANO GIUDIZIARIO,
PREVISTA DALLA COSTITUZIONE ; DATO CHE CIO’ , PUR NON RIGUARDANDO LA FIGURA DI MAGISTRATO GIUDICANTE , MA SOLO QUELLA DEL P.M., COMUNQUE VERREBBE A COSTITUIRE UNA INELUDIBILE CONDIZIONE LIMITATIVA RISPETTO ALLA ESIGENZA DI PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE DEL P.M. , CHE INVECE DEVE
ESSERE ESERCITATA IN PIENA AUTONOMIA QUALE
ORGANO PREPOSTO ALLE
INDAGINI E REQUIRENTE NEL
PROCESSO ;
COME MODIFICA , INVECE , SI POTREBBERO ISTITUIRE DUE PERCORSI PARALLELI , DI CARRIERE DIVERSE E DISTINTE , SIN DALLA LORO ORIGINE MA SEMPRE ATTRAVERSO UN CONCORSO
PUBBLICO ; UNA COME
CARRIERA DI PUBBLICO MINISTERO E
L’ALTRA DI GIUDICE , MA PUR SEMPRE APPARTENENTI ENTRAMBI ALLA MAGISTRATURA,
ORGANO E POTERE AUTONOMO
RISPETTO AL POTERE
POLITICO.
PER POTER PROCEDERE AD UNA RIFORMA COMPLESSIVA DEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE, INNANZI TUTTO SAREBBERO ASSOLUTAMENTE NECESSARI MAGGIORI IMPEGNI DI
CARATTERE ECONOMICO E PROFICUI INTERVENTI LEGISLATIVI VOLTI AD INCREMENTARE GLI ORGANICI DEL
PERSONALE DI MAGISTRATI E
DI AMMINISTRATIVI, SIA GIUDIZIARIO E SIA
PENITENZIARIO E FINALIZZATI AD UN NECESSARIO ADEGUAMENTO DI MEZZI E DI STRUTTURE ; POI , L'UNICO VERO E REALE RIMEDIO
SAREBBE UNA VERA RIFORMA DELLE NORME DEL PROCESSO PENALE, CHE PREVEDA:
1 ) RIGUARDO ALLA FASE ISTRUTTORIA :
- SIA INDISPENSABILE , SIN DALLA “NOTITIA CRIMINIS” , L’ESIGENZA DI SEGRETEZZA DEGLI ATTI IVI
COMPIUTI E OBBLIGO DA PARTE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI DI MANTENERLA , PREVEDENDO SANZIONI IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELLA
STESSA ; CIO’ SINO A CHE
NEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DAL P.M. NON VENGA INDIVIDUATO IL SOGGETTO
NEI CUI CONFRONTI RISULTINO ADDEBITABILI DEI REATI E PERTANTO FORMALIZZATA LA RELATIVA IMPUTAZIONE; SOLTANTO IN
TALE CASO TUTTI GLI ATTI
PERTINENTI AL PROCESSO VERREBBERO DEPOSITATI IN CANCELLERIA E QUINDI RESI
PUBBLICI ; IN CASO CONTRARIO, CIOE’ DI NON INDIVIDUAZIONE DI ALCUN SOGGETTO COME
IMPUTATO OPPURE DI FATTI
NON RILEVABILI COME REATI, NE
DERIVEREBBE UN PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE ED I RELATIVI ATTI PROCESSUALI ( IVI COMPRESE LE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ) NON VERREBBERO RESI PUBBLICI E RESTEREBBERO
COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO ; PREVEDENDO PER LEGGE I TEMPI E LE
MODALITA’ PER LA LORO
DISTRUZIONE .
2 ) RIGUARDO ALLA SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE :
DAL MOMENTO IN CUI VIENE AD IDENTIFICARSI IL SOGGETTO
IMPUTATO OPPURE CHE SIANO STATI RILEVATI GRAVI INDIZI DI
COLPEVOLEZZA A CARICO
DI UN SOGGETTO, TALE FASE PROCESSUALE SI SVOLGEREBBE DIRETTAMENTE NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE, IN UDIENZA PUBBLICA E IN CONTRADDITTORIO FRA LE PARTI ;
IN QUESTA FASE DI GIUDIZIO SIA
IL P.M.( LA PUBBLICA ACCUSA ) SIA GLI AVVOCATI , RISPETTIVAMENTE
IN DIFESA DELL'IMPUTATO E
DELLA PARTE CIVILE , SIANO MESSI IN CONDIZIONE, RISPETTO ALL’UFFICIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, DI AVERE PARI
POSSIBILITA' , ATTRAVERSO
RISPETTIVI LORO APPOSITI
UFFICI, AUTORIZZATI DALLA LEGGE A SVOLGERE ATTIVITA’
, UTILIZZARE MEZZI E DI ESEGUIRE INDAGINI , DI PRODURRE ATTI
CONTESTUALMENTE AL P.M. , COME PROVE
DOCUMENTALI E TESTIMONIALI DAVANTI AL GIUDICE O COLLEGIO GIUDICANTE .
QUEST’ULTIMO POTRA'
CELEBRARE IL PROCESSO IN UDIENZE SUSSEGUENTI E CON INTERVALLI I PIU’ BREVI POSSIBILI FRA LORO,
NATURALMENTE IN RELAZIONE ALLA
COMPLESSITA’ DEL PROCESSO STESSO, SINO AL PRONUNCIAMENTO DELLA SENTENZA.
3) RIGUARDO AGLI ATTI PROCESSUALI :
DOVREBBE PROCEDERSI AD UNA DRASTICA RIDUZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DI ATTI CARTACEI RELATIVI A RAPPORTI VARI E NOTIFICHE; CIO’
ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE CON MEZZI TELEMATICI E TECNOLOGICAMENTE MODERNI; DA ESEGUIRE DIRETTAMENTE IN UDIENZA , RIGUARDO A TUTTE LE TESTIMONIANZE PROPOSTE
DALLE PARTI ( P.M. , DIFESA , PARTE CIVILE ) AMMESSE DAL GIUDICE E DEGLI INTERROGATORI DELL’IMPUTATO, NECESSARI PER
GIUNGERE AD UNA SENTENZA.
4) RIGUARDO AI TRE
GRADI DI GIUDIZIO ( PRIMO
GRADO, APPELLO E CASSAZIONE ) :
SAREBBE OPPORTUNO PORRE MAGGIORI LIMITI IN ORDINE ALLE POSSIBILITA’ DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE ,
ISTITUENDO A TAL PROPOSITO UN ORGANO GIUDIZIARIO CHE SERVA DA FILTRO E CHE ESAMINI PREVENTIVAMENTE IL GRADO DI PROPONIBILITA’ DAL PUNTO DI VISTA DELLA FONDATEZZA O MENO DELLE
MOTIVAZIONI, E AMMETTA SOLTANTO I CASI DI RICORSO NEI QUALI SIANO SUFFICIENTEMENTE FONDATE LE ISTANZE PER L’ESAME DI LEGITTIMITA’ DA
PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
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