TRASPARENZA E LEGALITA'
PROPOSTE SU
ASPETTI ORGANIZZATIVI E
FUNZIONALI DELLE "
SEZIONI REGIONALI DI
CONTROLLO " DELLA CORTE
DEI CONTI .
PREMESSA
QUALSIASI PERSONA
, CHE SIA
REALMENTE ONESTA E
DI BUON SENSO , COME PRIVATO
E COMUNE CITTADINO
OPPURE COME SOGGETTO FACENTE
PARTE DI UNA
ISTITUZIONE PUBBLICA O
POLITICA , NON PUO' PIU'
RITENERE RINVIABILE ,
ALLO STATO DELLE
COSE NEL NOSTRO
PAESE , CHE GOVERNO
E PARLAMENTO FACCIANO
RICORSO
A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI MOLTO ,
MOLTO PIU' INCISIVI
ED EFFICACI
, RISPETTO A QUELLI
ATTUALI , PER COMBATTERE E
SCONFIGGERE L'ORMAI DIVENUTO
SCANDALOSO FENOMENO DELLA " CORRUZIONE " , DIFFUSASI
IN MISURA ALLARMANTE
NELL' AMBITO DI MOLTEPLICI ATTIVITA'
SOCIALI E PUBBLICHE
, I CUI
NEFASTI EFFETTI RICADONO
DRAMMATICAMENTE SULLA STESSA TENUTA
ECONOMICA NAZIONALE , OLTRE
CHE SULLA BUONA IMMAGINE
E
DIGNITA' DEL PAESE
NEL MONDO .
UNA COSA
E' CERTA ; DA PARTE
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA
, SANA E LAVORATRICE
, VI E' UNA
IRRINUNCIABILE ESIGENZA
DI PROVVEDIMENTI CHE
CONTEMPLINO PENE MOLTO
PIU' SEVERE IN
MATERIA PENALE E
PESANTI CONDANNE DI
CARATTERE ECONOMICO
E PATRIMONIALE , A TITOLO DI
RISARCIMENTO DEI DANNI PROCURATI
ALL' ERARIO DELLO STATO ,
NEI CONFRONTI DI
QUANTI VENGANO COLPITI
DA SENTENZE DIFINITIVAMENTE ESECUTIVE
PER REATI DI CORRUZIONE , DI CONCUSSIONE , DI
TURBATIVA D'ASTA , DI FALSO IN
BILANCIO , DI RICICLAGGIO , NONCHE' DI
ALTRI GRAVI REATI COMMESSI DA
PUBBLICI IMPIEGATI , NELL'AMBITO
DEI RAPPORTI DI
NATURA ECONOMICA E
FINANZIARIA , RILEVATI IN
DANNO DELL' INTERESSE PUBBLICO.
RICHIESTI
INTERVENTI LEGISLATIVI ED
OPERATIVI CHE SIANO
DI FORTE EFFICACIA
, SIA DAL PUNTO
DI VISTA DELLA
CONCRETEZZA DEI RISULTATI
REALI ED EFFETTIVI IN
ORDINE ALLE SANZIONI
, SIA SOTTO
IL PROFILO DELLA
ESEMPLARITA' DELLE PENE ,
COME MONITO DI
CARATTERE EDUCATIVO E SOCIALE.
PUR TROVANDO
ESTREMAMENTE NECESSARI E
URGENTI OPPORTUNI INTERVENTI
LEGISLATIVI , DA GOVERNO
E PARLAMENTO , IN
MATERIA PENALE , CHE
CONSENTANO AI COMPETENTI
ORGANI GIUDIZIARI DI
AGIRE PROFICUAMENTE PER LA REPRESSIONE
DI UN TAL
GENERE DI REATI ,
SI RAVVISA ALTRESI'
LA PARIMENTI URGENTE
E FONDAMENTALE NECESSITA'
DI INTERVENIRE NEI
CONFRONTI DELLA FUNZIONALITA' DI
UN ALTRO IMPORTANTISSIMO ORGANO
COSTITUZIONALE DELLO STATO ,
QUALE E' LA CORTE
DEI CONTI , IN
MATERIA DI CONTROLLI
SULLA SPESA PUBBLICA .
TESTO DELLA
PROPOSTA
IN
FORZA E PER
LA MAGGIORE EFFICACIA
DELLE RECENTI NORME
DI CUI ALLA
LEGGE n. 231 del 7
dicembre 2012 , LA
PRESENTE PROPOSTA E'
VOLTA AL FINE DI CONSENTIRE
CHE L'AZIONE DI
CONTROLLO DELLA " CORTE DEI CONTI " , RIGUARDO
ALLA GESTIONE DELLE
RISORSE PUBBLICHE , ECONOMICHE
E FINANZIARIE DEL PAESE , GESTIONE
CONDOTTA DA PARTE
DEGLI ENTI PUBBLICI
CENTRALI E PERIFERICI ,
SIA RESA MOLTO
PIU' INCISIVA E CAPILLARE , SOPRATTUTTO ATTRAVERSO UN
RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO E
FUNZIONALE DI QUEGLI
UFFICI PERIFERICI ,
CHE SONO COSTITUITI
DALLE " SEZIONI REGIONALI
DI CONTROLLO " DELLA
CORTE MEDESIMA .
RISULTATI ECCELLENTI POTREBBERO OTTENERSI CONTRO
IL FENOMENO DISTORSIVO
E PURTROPPO A
VOLTE ANCHE CRIMINALE , RIGUARDO ALLE ATTIVITA'
DI GESTIONE DEL DENARO
E DELLE RISORSE
PUBBLICHE , OPERATE
NELL'AMBITO DEI RAPPORTI
FRA LE AMMINISTRAZIONI DEGLI
ENTI PUBBLICI E
IL MONDO ECONOMICO E
SOCIALE DELLE IMPRESE .
CIO'
SI PUO' OTTENERE UTILIZZANDO AI MASSIMI
LIVELLI TECNOLOGICI GLI
STRUMENTI TELEMATICI ED
INFORMATICI , CHE LA
TECNOLOGIA PIU' AVANZATA
PUO' OFFRIRE , E CHE
CONSENTONO LA FORMAZIONE E
APPUNTO LA UTILIZZAZIONE DI VASTE RETI
INFORMATICHE , ANCHE COMPLESSE , CAPACI DI ACQUISIRE , RACCOGLIERE
E UTILIZZARE DATI DA FONTI
DIVERSE , DALLE QUALI
POTER RILEVARE IMPORTANTISSIME INFORMAZIONI
SU IRREGOLARITA' ,
ABUSI , VIOLAZIONI
DI NORME LEGISLATIVE
E PROCEDURALI NELL' AMBITO
DI CONCESSIONE DI
APPALTI , DI CONTRATTI A TRATTATIVA
PRIVATA , NONCHE' DI
ALTRE VARIE CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE
E DI SERVIZI
PUBBLICI, POSTI IN
ESSERE DA ENTI PUBBLICI CENTRALI STATALI
O
PERIFERICI TERRITORIALI , QUALI
REGIONI E COMUNI.
IL SUDDETTO
COMPITO ISTITUZIONALE DI
CONTROLLO DELLA SPESA
PUBBLICA DA PARTE
DEI MAGISTRATI DELLA
CORTE DEI CONTI
, PERALTRO , E'
STATO GIA' ESEGUITO
IN MODO ECCELLENTE
NEL CORSO DI
DECENNI , SOPRATTUTTO ATTRAVERSO
L' ESAME DIRETTO DEGLI ATTI
EMESSI DAGLI ENTI
PUBBLICI , AVENTI RILEVANZA ECONOMICA
E ATTINENTI ALL' IMPIEGO
DI DENARO PUBBLICO ;
MA NONOSTANTE CHE
VI SIA STATO L'
OBBLIGO DA PARTE
DI TALI ENTI
DI RENDERE PUBBLICI
E DI COMUNICARE
CON FREQUENZA PERIODICA
GLI ATTI GIA'
ESITATI IN MATERIA DI
APPALTI O DI TRATTATIVE
PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE ;
NONOSTANTE I RILIEVI
DI IRREGOLARITA' PROCEDURALI O
DI INGIUSTIFICATI ECCESSI
DI SPESE , SPECIE RIGUARDO
A LAVORI IN CORSO
D'OPERA , DENUNCIATI
DI VOLTA IN
VOLTA DALLA CORTE DEI CONTI
, IN FORZA
DELLE FUNZIONI SANCITE NELL' ART. 100 DELLA COSTITUZIONE , E
NOTIFICATI IN MODO FORMALE
AGLI ENTI RESPONSABILI
, NONCHE' RILEVATI ANCHE
IN OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI ANNUALI , TALI
INVITI A CORREGGERE
GLI ERRONEI COMPORTAMENTI
SONO RIMASTI
PUNTUALMENTE INASCOLTATI E CONSEGUENTEMENTE SPERPERI , ABUSI , VIOLAZIONI ,
COMPORTAMENTI ILLECITI DA
PARTE DI IMPIEGATI
E FUNZIONARI PUBBLICI
, SONO STATI UGUALMENTE
COMMESSI E ANCHE
IN MODO SPREGIUDICATO.
PER I
SUDDETTI MOTIVI ,
SI VUOLE RICHIEDERE , AI SENSI
E IN APPLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 231
DEL 7.12.2012 , CHE HA STABILITO IL
NUOVO RUOLO DELLA CORTE
DEI CONTI :
UN
DECISO INTERVENTO GOVERNATIVO DI CARATTERE ORGANIZZATIVO , PRATICAMENTE
A COSTO ZERO , E PER LA
DOTAZIONE DI STRUMENTI
TELEMATICI NECESSARI , AFFINCHE' GLI UFFICI
DELLA CORTE DEI
CONTI , NELLA LORO FUNZIONE
DI CONTROLLO PREVENTIVO DI
LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO E ANCHE IN
QUELLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE
DEL BILANCIO DELLO STATO , NONCHE' RIGUARDO AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE
IN VIA ORDINARIA
, SIANO
POSTI NELLE MIGLIORI
CONDIZIONI OPERATIVE E
STRUTTURALI , IN
MODO PARTICOLARE RIGUARDO
AGLI UFFICI PERIFERICI
, COSTITUITI DALLE "
SEZIONI REGIONALI DI
CONTROLLO " ,
CUI SPETTA IL
COMPITO DOVEROSO DI
CONTROLLO NEI CONFRONTI
DI ENTI REGIONALI
E COMUNALI ;
OPPORTUNI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI PARLAMENTARI E ANCHE
GOVERNATIVI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO , CHE IMPONGANO
AGLI ENTI PUBBLICI
DELLO STATO , CENTRALI E LOCALI ,
REGIONI E COMUNI , LA " PUBBLICAZIONE FORMALE
IN MODO SISTEMATICO
E PUNTUALE , ATTRAVERSO
MEZZI DI COMUNICAZIONE
TELEMATICI , ACCESSIBILI A TUTTI
I CITTADINI , DI TUTTI GLI
ATTI EMESSI IN
MATERIA DI FINANZA
PUBBLICA E DI SPESE
PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE PUBBLICHE
O PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI
PUBBLICI ;
IN CONCLUSIONE
, QUANTI ALTRI
PROVVEDIMENTI , SIA IN
MATERIA PENALE , SIA IN
MATERIA FINANZIARIA , UTILI
E NECESSARI ALLO
SCOPO DI ASSEGNARE AGLI ORGANI
GIUDIZIARI COMPETENTI E ALLA CORTE DEI CONTI , FINALMENTE
STRUMENTI REALMENTE ED
EFFETTIVAMENTE IDONEI A
RENDERE ASSAI DIFFICILE
IL VERIFICARSI ULTERIORMENTE
E CON SCANDALOSA
FREQUENZA DI EPISODI CRIMINALI
COME SOPRA CITATI .
RIFERIMENTI LEGISLATIVI :
LEGGE n. 231
del 7 dicembre 2012 , che ha
stabilito Il nuovo ruolo della Corte dei Conti , alla luce delle modifiche introdotte dagli
artt. 1, 1bis e 2 del d.l. 174/2012.
IN PARTICOLARE ,
RIGUARDO ALLA SEGUENTE
DISPOSIZIONE DI LEGGE :
Per quanto riguarda la
Sezione delle Autonomie, in sede di definizione degli indirizzi generali del
controllo, prioritaria risulta l’attuazione delle misure dirette al rafforzamento dei controlli esterni sulle autonomie
territoriali . Pertanto ,
sono stati accresciuti, in misura molto rilevante, i compiti di controllo e di referto nei
riguardi delle Regioni e degli enti locali.
Per
far fronte a questi compiti uno strumento fondamentale è costituito dal potenziamento
del sistema di informazioni finanziarie, contabili, di statistica economica e
di contabilità economica nazionale.
Le Sezioni regionali di controllo dovranno inoltre verificare che nei
rendiconti delle Regioni si tenga conto delle partecipazioni in società
controllate che gestiscono servizi pubblici per la
collettività e servizi strumentali
alla Regione e dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio
sanitario nazionale. I bilanci regionali vengono perciò chiamati a “rendere il
conto”
dell’intero universo regionale in
tutte le sue articolazioni. Dovranno quindi essere messi in evidenza in
modo chiaro gli effetti finanziari derivanti da partecipazioni societarie nei
soggetti che gestiscono
servizi pubblici regionali, o servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati
della gestione degli enti del settore sanitario.
Risulterà dunque importante, alla luce
del rafforzamento dei controlli esterni sulle autonomie territoriali,
che la Corte dei Conti riesca ad avviare un intenso dialogo con le amministrazioni regionali
al
fine di recuperare informazioni in merito all’intero ciclo di bilancio.
Nel caso in cui le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti ravvisino degli squilibri economico-finanziari, una mancata
copertura di spese, la violazione di norme sulla regolarità della gestione
finanziaria, o infine il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti con il
patto di stabilità interno, le Regioni hanno l’obbligo di adottare, entro 60
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ripristinando gli equilibri di
bilancio.