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Cosa deve
intendersi per “ GIUSTIZIA SOCIALE “ :
La puntuale
applicazione e realizzazione
nella vita sociale del Paese dei
principali e fondamentali principi normativi contemplati
nella COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA , i
cui capisaldi sono costituiti dal “ Lavoro “ e
dalla “ Sovranità popolare “ .
Al fine di
poter realizzare una vera e propria
“giustizia sociale “, gli Organi
Istituzionali dello Stato (
Parlamento e Governo ) , oltre che
richiedere nei confronti dei cittadini l’adempimento dei doveri stabiliti nella
Costituzione medesima, DEVONO
garantire ad ogni cittadino , attraverso
l’esercizio delle funzioni dei propri Organi ed Enti politici e amministrativi
, il pieno rispetto e l’attuazione di taluni importanti diritti che
riguardano :
-
Il
diritto alla parità sociale e alla uguaglianza davanti alla legge(art.3)
-
Il
diritto al lavoro ( art. 4 ) e alla
tutela del lavoro ( art. 35 ), il diritto di collaborazione
al lavoro ( art.46 )
-
Il
diritto di libertà personale e di manifestazione del pensiero ( da art. 13 a
art.21. )
-
Il diritto di voto ( art. 48 ) e il diritto di
associazione ( art. 49 )
-
Il
diritto ad una effettiva giustizia fiscale
( art. 53 )
-
Il
diritto ad una efficiente ed efficace giustizia civile e penale ( art. 27 e art. 101 e seg )
-
Il
diritto alla tutela della sicurezza e della salute ( art. 32 e 38 )
-
Il
diritto all’istruzione ( art. 34 )
PROPOSTA DI RIFORMA
DEL PROCESSO PENALE
"PER UNA GIUSTIZIA PIU' VELOCE E PIU' GIUSTA “
IN ITALIA , LA DOMANDA
DI GIUSTIZIA E’ RESA SEMPRE DI PIU’
INSODDISFATTA E VANIFICATA A CAUSA SIA
DELLE CARENZE ORGANIZZATIVE E
STRUTTURALI DI NATURA
AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
NEL SUO COMPLESSO, SIA PER LA FARRAGINOSITA’ DELLE NORME PROCEDURALI E BUROCRATICHE DEL PROCESSO SIA CIVILE CHE PENALE.
PER QUANTO
RIGUARDA IL PROCESSO PENALE LA LUNGHEZZA DEI TEMPI DAL SUO INIZIO ALLA
DEFINIZIONE, E’ DIVENUTA TALMENTE GRAVE DA COSTITUIRE UN VERO
E PROPRIO SCANDALO , ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE.
AL FINE DI OTTENERE UNA ACCELERAZIONE DEI
PROCESSI PENALI , NEL TEMPO SONO STATE
AVANZATE TALUNE PROPOSTE DI
MODIFICA DELLE NORME DEL PROCESSO STESSO, CHE RIGUARDANO
IN PARTICOLARE VARIE
IPOTESI , QUALI :
- 1) IMPORRE LIMITI DI TEMPO PREDEFINITI IN ORDINE
AI VARI GRADI DI GIUDIZIO ;
SI DEVE DIRE
PERO’ CHE RISPETTO A TALI PROPOSTE
SORGONO CHIARAMENTE ALCUNE
OBIEZIONI : INFATTI, SE VENISSERO APPLICATE
TALI RIFORME , QUESTE DIVERREBBERO
UNO STRUMENTO AVENTE CERTAMENTE MINORI GARANZIE DI
GIUSTIZIA RISPETTO ALLA ESIGENZA DI PARITA’ DI DIRITTI FRA TUTTE LE
PARTI IN CAUSA E ANCHE DI OSTACOLO ALL’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’ ;
COME ANCORA , LA
PROPOSTA :
-3 ) IN ORDINE
ALL’ ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE , TRASFORMANDOLA DA
OBBLIGATORIA IN FACOLTATIVA;
QUESTA MODIFICA
PROCESSUALE INTRODURREBBE UN
ELEMENTO DI DISCREZIONALITA’ , TALE CHE
SE ANCHE POSTO A GIUSTIFICAZIONE DI UNA ESIGENZA DI DIMINUIRE IL NUMERO DEI PROCEDIMENTI DA
ESAMINARE, PER ALTRO VERSO VERREBBE A COSTITUIRE UNA GRAVE INCRINATURA NEL DOVERE DI OBBIETTIVITA’ NELL’ESERCIZIO E NELLE FUNZIONI
DELL’ORGANO GIUDIZIARIO , NONCHE’ DI INOSSERVANZA
DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA STABILITO
DALLA COSTITUZIONE;
POI , RIGUARDO ALLA
PROPOSTA DI :
-4 ) RIFORMA DELLA CARRIERA DI PUBBLICO MINISTERO ,
PONENDO TALE FIGURA GIUDIZIARIA ALLE
DIPENDENZE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CHE
E’ UN ORGANO POLITICO ;
CIO’ APPARE ASSAI DISCUTIBILE SOTTO L’ASPETTO DELLA ESIGENZA DI AUTONOMIA DELL’ORGANO GIUDIZIARIO, PREVISTA
DALLA COSTITUZIONE ; DATO CHE CIO’ , PUR NON RIGUARDANDO LA FIGURA DI
MAGISTRATO GIUDICANTE , MA SOLO QUELLA
DEL P.M., COMUNQUE VERREBBE A COSTITUIRE UNA INELUDIBILE CONDIZIONE LIMITATIVA RISPETTO ALLA ESIGENZA DI PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE DEL P.M. , CHE INVECE DEVE ESSERE
ESERCITATA QUALE ORGANO PREPOSTO ALLE INDAGINI E REQUIRENTE NEL PROCESSO ;
COME MODIFICA , INVECE , SI POTREBBERO ISTITUIRE
DUE PERCORSI PARALLELI , DI
CARRIERE DIVERSE E DISTINTE , SIN
DALLA LORO ORIGINE
MA SEMPRE ATTRAVERSO UN CONCORSO PUBBLICO ; UNA COME CARRIERA DI PUBBLICO MINISTERO E L’ALTRA DI GIUDICE , MA PUR SEMPRE
APPARTENENTI ENTRAMBI ALLA MAGISTRATURA,
ORGANO E POTERE AUTONOMO RISPETTO AL POTERE POLITICO.
PER POTER PROCEDERE AD
UNA RIFORMA COMPLESSIVA DEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE, INNANZI TUTTO SAREBBERO ASSOLUTAMENTE NECESSARI MAGGIORI IMPEGNI DI CARATTERE
ECONOMICO E PROFICUI INTERVENTI LEGISLATIVI
VOLTI AD INCREMENTARE GLI
ORGANICI DEL PERSONALE DI MAGISTRATI E
DI AMMINISTRATIVI, SIA GIUDIZIARIO E SIA PENITENZIARIO E
FINALIZZATI AD UN NECESSARIO ADEGUAMENTO DI MEZZI E DI STRUTTURE ;
POI , L'UNICO VERO E REALE RIMEDIO SAREBBE UNA VERA RIFORMA DELLE NORME DEL
PROCESSO PENALE, CHE PREVEDA:
1 ) RIGUARDO ALLA FASE
ISTRUTTORIA :
- SIA INDISPENSABILE ,
SIN DALLA “NOTITIA CRIMINIS” , L’ESIGENZA DI SEGRETEZZA DEGLI ATTI IVI COMPIUTI E
OBBLIGO DA PARTE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI
DI MANTENERLA , PREVEDENDO SANZIONI IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELLA STESSA ; CIO’ SINO A CHE NEL CORSO DELLE INDAGINI
CONDOTTE DAL P.M. NON VENGA INDIVIDUATO IL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI RISULTINO
ADDEBITABILI DEI REATI E PERTANTO FORMALIZZATA
LA RELATIVA IMPUTAZIONE; SOLTANTO IN TALE CASO TUTTI GLI ATTI PERTINENTI AL PROCESSO VERREBBERO
DEPOSITATI IN CANCELLERIA E QUINDI RESI PUBBLICI ; IN CASO CONTRARIO, CIOE’ DI NON
INDIVIDUAZIONE DI ALCUN SOGGETTO COME
IMPUTATO OPPURE DI FATTI NON RILEVABILI
COME REATI, NE DERIVEREBBE UN
PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE ED I RELATIVI ATTI PROCESSUALI ( IVI
COMPRESE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ) NON VERREBBERO RESI PUBBLICI E
RESTEREBBERO COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO ; PREVEDENDO PER LEGGE I TEMPI E
LE MODALITA’ PER LA LORO DISTRUZIONE .
2 ) RIGUARDO ALLA
SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE :
DAL MOMENTO IN CUI VIENE AD IDENTIFICARSI IL
SOGGETTO IMPUTATO OPPURE CHE SIANO STATI RILEVATI GRAVI INDIZI DI
COLPEVOLEZZA A CARICO DI UN SOGGETTO, TALE FASE PROCESSUALE
SI
SVOLGEREBBE DIRETTAMENTE NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO
DIBATTIMENTALE, IN UDIENZA PUBBLICA
E IN CONTRADDITTORIO FRA LE PARTI ;
IN QUESTA FASE DI
GIUDIZIO SIA IL P.M.( LA PUBBLICA ACCUSA
) SIA GLI AVVOCATI , RISPETTIVAMENTE IN DIFESA DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE , SIANO
MESSI IN CONDIZIONE, RISPETTO ALL’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO, DI AVERE PARI POSSIBILITA' , ATTRAVERSO RISPETTIVI
LORO APPOSITI UFFICI, AUTORIZZATI DALLA LEGGE A SVOLGERE ATTIVITA’ , UTILIZZARE
MEZZI E DI ESEGUIRE INDAGINI , DI PRODURRE ATTI CONTESTUALMENTE AL P.M. , COME
PROVE DOCUMENTALI E TESTIMONIALI DAVANTI
AL GIUDICE O COLLEGIO GIUDICANTE . QUEST’ULTIMO POTRA' CELEBRARE IL PROCESSO IN UDIENZE
SUSSEGUENTI E CON INTERVALLI I PIU’ BREVI POSSIBILI FRA LORO, NATURALMENTE
IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA’ DEL
PROCESSO STESSO, SINO AL PRONUNCIAMENTO DELLA SENTENZA.
3) RIGUARDO AGLI
ATTI PROCESSUALI :
DOVREBBE PROCEDERSI AD UNA DRASTICA RIDUZIONE
E SEMPLIFICAZIONE DI ATTI CARTACEI RELATIVI A RAPPORTI VARI E NOTIFICHE; CIO’ ATTRAVERSO
LA REGISTRAZIONE CON MEZZI TELEMATICI E
TECNOLOGICAMENTE MODERNI; DA
ESEGUIRE DIRETTAMENTE IN UDIENZA , RIGUARDO
A TUTTE LE TESTIMONIANZE PROPOSTE DALLE
PARTI ( P.M. , DIFESA , PARTE CIVILE ) AMMESSE DAL GIUDICE E DEGLI
INTERROGATORI DELL’IMPUTATO, NECESSARI
PER GIUNGERE AD UNA SENTENZA.
4) RIGUARDO AI TRE GRADI
DI GIUDIZIO ( PRIMO GRADO, APPELLO E CASSAZIONE ) :
SAREBBE OPPORTUNO
PORRE MAGGIORI LIMITI
IN ORDINE ALLE
POSSIBILITA’ DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE , ISTITUENDO A TAL
PROPOSITO UN ORGANO GIUDIZIARIO CHE SERVA DA FILTRO E CHE ESAMINI PREVENTIVAMENTE IL GRADO DI PROPONIBILITA’ DAL PUNTO DI VISTA DELLA FONDATEZZA O MENO DELLE MOTIVAZIONI, E AMMETTA
SOLTANTO I CASI DI
RICORSO NEI QUALI SIANO SUFFICIENTEMENTE FONDATE LE ISTANZE PER L’ESAME DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
DEL GRAVOSO PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO
NELLE CARCERI ITALIANE
Premesso
che l'art. 27 della Costituzione vieta che una pena detentiva
sia in violazione dei diritti umani e prevede che la pena deve
tendere alla rieducazione del carcerato e che la
situazione in cui versano gli Istituti e strutture abitative
penitenziarie italiane ha raggiunto e superato ormai drammaticamente
livelli di sopportabilità e decenza umana,
-Innanzi tutto è assolutamente
necessario che vengano emessi provvedimenti
legislativi volti a ridefinire giuridicamente l’Istituto penale
riguardante l’ordinamento penitenziario e precisamente rivedere la
possibilità , in ordine alla esigenza della sicurezza sociale
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei
confronti di chi ha commesso reati , di una effettiva distinzione applicativa nei confronti dei
soggetti , distinguendo reati gravi e pericolosità dei
soggetti, e reati meno gravi , reati ritenuti di minore entità. Cioè, tenere in luoghi e reparti ben
distinti i soggetti rientranti nel primo caso da tutti quegli altri.
Altresì, applicando una ulteriore importante distinzione , sempre in ordine alla
situazione giuridica processuale personale, riguardo alla
collocazione detentiva, fra chi è
in attesa di giudizio e chi
invece deve scontare una pena divenuta esecutiva.
Per poter tradurre nella realtà
una tale importante riforma , che verrebbe a
costituire sicuramente in modo molto più ragionevole
e umano l’applicazione della giustizia penale , indubbiamente
si rendono indispensabili maggiori strutture
penitenziarie e più personale qualificato, addetto alla
sorveglianza.
Allo stato delle cose , vista la
gravissima situazione di sovraffollamento nelle carceri e la
reale confusione di convivenza in merito alle
fattispecie sopra considerate, ad eccezione di quei soggetti rientranti nella applicazione dell'articolo
41-bis ( Il c.d. carcere duro) della Legge 26/7/1975 n.354, e viste le attuali
reali difficoltà di carattere organizzativo ed economico in
cui versa il nostro Paese, si vuole avanzare la PROPOSTA , innanzi tutto , di poter rimettere in efficienza talune tuttora
esistenti strutture penitenziarie dismesse e rimaste abbandonate,
ma ancora utilizzabili, e quindi inoltre considerare come
iniziativa interessante , al fine di acquisire una più ampia disponibilità allocativa,
la possibilità di adibire le ex
caserme militari , ormai dismesse,come Istituti penali di custodia cautelare, nei quali ospitare soggetti
imputati di reati non gravi e in attesa di giudizio ed anche soggetti già
condannati però per reati minori.
Pertanto,strutture non caratterizzate secondo le classiche celle , bensì aventi ambienti più ampi , meno restrittivi , dove poter circolare , avere contatti interpersonali con altri
individui, svolgere attività lavorative
e culturali , sempre sotto la sorveglianza degli operatori penitenziari.
Si tenga presente che le strutture già
utilizzate come caserme militari si presentano idonee allo scopo, dato che le
stesse conservano le caratteristiche tipiche di locali in cui la sicurezza ,
appunto dal punto di vista strutturale, è un fattore già esistente,
ma che naturalmente necessitano di talune opportune modifiche e adattamenti
funzionali.
Oltre al personale addetto alla
custodia cautelare, si può ricorrere alla assunzione anche di
persone aventi la qualifica di assistente
sociale, specialmente se nei luoghi di restrizione si pongono
in essere attività che comportino applicazioni
ed impegni di carattere lavorativo e culturale, volti ad un
effettivo recupero e reinserimento dei soggetti nell’ambito del sociale.
Quanto sopra, può essere
realizzato in tempi non necessariamente lunghi e soprattutto non
comporta oneri rilevanti di spesa e viene a
costituire una soluzione proficua organizzativa e di civiltà
; tutto ciò chiaramente, va posto in essere in aggiunta a quelle norme di legge, già esistenti,( La legge Gozzini n. 663 del 1986,) che contemplano adesso misure alternative e sostitutive alla
detenzione, nonché a quegli altri opportuni provvedimenti
legislativi da approvare e che prevedano una depenalizzazione
dei reati considerati minori.
DA TENERE PRESENTE CHE L’IMPIEGO DELLE SOMME NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIFORMA CARCERARIA COSI’ COME FORMULATA , PUR COMPORTANDO NEL SUO COMPLESSO UN CERTO IMPEGNO FINANZIARIO , SIA SOTTO L’ASPETTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SIA RIGUARDO AL FABBISOGNO DI PERSONALE QUALIFICATO, TALI SPESE SAREBBERO PIENAMENTE COMPENSATE DA UN ENORME GUADAGNO DI CARATTERE SOCIALE E DI CIVILTA’ E QUINDI SICURAMENTE ANCHE DI NATURA ECONOMICA .
IL DIRITTO- DOVERE DI VOTO
PER UNA “
NUOVA ERA “ di PACE, di SOLIDARIETA’ e di GIUSTIZIA
SOCIALE www.perunanuovaera.blogspot.com
OGNUNO DI NOI DEVE FARE UN ATTENTO ESAME DI COSCIENZA
.
QUANDO LA BARCA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI, E’ INUTILE
E SPRECATO OGNI INTERVENTO PER TAPPARE I BUCHI;
PERTANTO E’ INDISPENSABILE CAMBIARE LA BARCA VECCHIA CON UNA BARCA NUOVA
.ESPRIMERE SCELTE
SU PROGRAMMI POLITICI CHE IN MODO
CHIARO ABBIANO COME OBBIETTIVI
FONDAMENTALI IL BENE COMUNE E IN
PARTICOLARE LA TUTELA DELLE FASCE SOCIALI PIU’ DEBOLI E SCELTE
SU PERSONE CHE DIANO REALE AFFIDAMENTO
PER ONESTA’ E CORRETTEZZA DI VITA PRIVATA E PROFESSIONALE.
SOLTANTO
ATTRAVERSO QUESTO ATTO DI
MATURITA’ POSSIAMO GUARDARE
AVANTI E SPERARE IN UN FUTURO
MIGLIORE.
“ ERRARE HUMANUM
EST , SED PERSEVERARE DIABOLICUM “
NELLE DITTATURE , IL VOTO O E’ IMPOSTO A SENSO UNICO O
E’ INUTILE PERCHE’ NON RICHIESTO DAL REGIME ; NELLE DEMOCRAZIE IL VOTO E’ UN DIRITTO-DOVERE
DEL CITTADINO , UNA LIBERA MANIFESTAZIONE DI SCELTA POLITICA, MA SOPRATTUTTO E’ UN TANGIBILE SEGNO DI RESPONSABILITA’ CIVILE NEI
CONFRONTI DELLA COMUNITA’ E DELLE NUOVE GENERAZIONI ; DIRITTO-DOVERE CHE
DOVREBBE ESSERE ASSOLTO DA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, MA IN PARTICOLARE DA TUTTI
QUEI CITTADINI CHE VOGLIONO VIVERE IN UNA SOCIETA’ REGOLATA
DA LEGGI DEMOCRATICHE E GOVERNATA SECONDO PRINCIPI DI “ GIUSTIZIA SOCIALE “ E CHE
PERTANTO RIFIUTANO OGNI FORMA DI PREVARICAZIONE DA PARTE DI GRUPPI DI
POTERE CHE NE OSTACOLANO LA REALIZZAZIONE
OGNI CITTADINO , NESSUNO
ESCLUSO , HA IL DIRITTO DI CONDURRE UNA
VITA SOCIALE SICURA E
DIGNITOSA , COME E' SANCITO NELLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE ; QUESTO
E’ UN DIRITTO FONDAMENTALE
CHE PUO’ ESSERE SALVAGUARDATO SOLO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA VERA “
GIUSTIZIA SOCIALE “
INVECE, TUTTO CIO’ , OGGI , E’ IN GRAVE PERICOLO DI SOPRAVVIVENZA A CAUSA DI
UNA CRISI ECONOMICA E SOCIALE CHE INVESTE ORMAI AMPIE FASCE DELLA
CITTADINANZA E CHE DI GIORNO IN GIORNO SI AGGRAVA , AUMENTANDO IL DIVARIO FRA
UNA PARTE DI CITTADINI ( CIRCA IL 10 % )
CHE SONO GIA’ RICCHI O CHE COMUNQUE SI
AVVANTAGGIANO DELLA CRISI RISPETTO AL RESTO DELLA
POPOLAZIONE, CHE AL CONTRARIO VA
IMPOVERENDOSI.
ANCHE SE LE
CAUSE DI TALI ACCADIMENTI SONO SENZA
DUBBIO MOLTEPLICI E RIGUARDANO FENOMENI DI SPECULAZIONI FINANZIARIE DI CARATTERE
GENERALE E GLOBALE, PERO’ CERTAMENTE
TALE CRISI E’ PESANTEMENTE AGGRAVATA
DA FENOMENI LOCALI , DAL PROLIFERARE DI ATTIVITA'
E INTERESSI ILLECITI, CHE FIORISCONO CONTINUAMENTE
CONTAMINANDO E SOFFOCANDO LE SANE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL PAESE, ATTRAVERSO LA CORRUZIONE DILAGANTE E
GLI INTRECCIATI INTERESSI
ILLECITI FRA ORGANI POLITICO-ISTITUZIONALI E GRUPPI CRIMINALI IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE E DI INTERE "FAMIGLIE" MAFIOSE
, CHE HANNO POSTO LE PROPRIE RADICI SPECIALMENTE
NELLE ZONE PIU' ECONOMICAMENTE EVOLUTE , USANDO
STRATEGIE ASSAI DIVERSE DA QUELLE DEL
PASSATO, OPERANDO OCULATE INFILTRAZIONI IN POSTI DI
RESPONSABILITA' POLITICO-ISTITUZIONALE DI ENTI PUBBLICI , MA ANCHE IN IMPORTANTI ISTITUTI
DI CREDITO , BANCHE, ENTI PRIVATI
DI FINANZIAMENTI E DI
PRESTITI, CHE HANNO PERMESSO E PERMETTONO IL RICICLAGGIO DI ENORMI QUANTITA’ DI DENARO “ SPORCO”
PROVENIENTE DA ATTIVITA’ ILLECITE E CHE IN PRATICA ANNULLANO OGNI LEGITTIMA POSSIBILITA’ DI LEALE
CONCORRENZA NEL MONDO DEL LAVORO.
PER TUTTI
QUESTI MOTIVI EMERGE LA URGENTE
NECESSITA’ DI UN CAMBIAMENTO RADICALE DI
TALE SISTEMA PORTATORE DI MALI SOCIALI,
CHE PUO’ AVVENIRE
SOLTANTO ATTRAVERSO UN VOTO, UNA SCELTA RAGIONATA E CORAGGIOSA SU NUOVE
FORZE POPOLARI E PROGRESSISTE, APERTAMENTE SCHIERATE CONTRO
LE CASTE E
LE MAFIE.